Se ne parla da un bel po’ di tempo.
Il Decreto FER, nel settore dell’energia, è una delle tematiche più discusse degli ultimi mesi.
In questo articolo faremo il punto della situazione sullo stato di questo importante decreto e vedremo quali sono i punti principali riguardanti le fonti energetiche rinnovabili.
Il FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) è un decreto che ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di vario genere (fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas).
Il decreto è stato ideato dal Ministero dello Sviluppo Economico per portare il nostro paese in linea con gli obiettivi europei del 2020-2030 (come ad esempio la produzione di 12 TWh da fonti rinnovabili).
Proprio per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, il governo ha definito una serie di incentivi che promuovono l’adozione e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico.
Tutti questi incentivi vanno sotto il nome di Decreto FER.
I bandi che fanno riferimento al Decreto FER sono organizzati in 4 gruppi, ognuno dei quali prende in considerazione una fonte rinnovabile e sue determinate specifiche.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, questi fanno riferimento al gruppo A e A2.
Gli impianti fotovoltaici di questi gruppi sono sistemi in cui i moduli fotovoltaici vengono installati in sostituzione a coperture di edifici su cui è stata effettuata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
Ogni bando fa riferimento a un determinato valore di potenza.
Vediamo nello specifico i dettagli del decreto in merito al fotovoltaico.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, si parla di impianti con potenza superiore ai 20 kW. In particolare:
Tutti i dettagli della procedura di iscrizione ai registri si possono trovare nella sezione “Titolo II; Procedure per l’iscrizione al registro” del decreto. Ecco alcuni parametri per la partecipazione:
Per completare la richiesta di partecipazione, il soggetto responsabile deve indicare l’eventuale riduzione percentuale che viene offerta sulla tariffa di riferimento (riduzione che non può comunque essere superiore al 30%). Non viene consentita l’integrazione della dichiarazione dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.
Il GSE infine forma e pubblica la graduatoria sul suo sito secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico.
La tariffa base viene determinata in base alla potenza dell’impianto, sempre su sistemi con vita utile di circa 20 anni.
La tariffa spettante viene calcolata a partire dalla tariffa di riferimento, applicando poi una riduzione percentuale pari all’offerta al ribasso che viene formulata dal produttore, nell’ambito dell’asta o registro.
In aggiunta, la tariffa spettante viene ulteriormente ridotta, nello specifico:
Nel dettaglio il GSE opera in questo modo:
In questo caso si aprono tre scenari in particolare.
1 – Impianti che richiedono la tariffa omnicomprensiva
Per tutti gli impianti di potenza fino a 100 kW (tariffa omnicomprensiva), il GSE riconosce la tariffa incentivante omnicomprensiva (To), che viene determinata con una formula specifica (To=Tb+Pr; dove Tb= tariffa incentivante base ricavata dalle tabelle, Pr= ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto). Inoltre, per tutti gli impianti facenti parte del gruppo A-2 dei tabellari di tariffe, si applica un premio aggiuntivo pari a 12€/MWh.
2 – Altri impianti
Per altri impianti, il GSE procede ad applicare l’incentivo sulla base della formula Inuovo=Tb+Pr+Pz (Tb= tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto ridotta della percentuale aggiudicata nella procedura di asta o registro alla quale l’impianto abbia partecipato con esito positivo, Pr= ammontare degli eventuali premi, Pz= prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta).
3 – Impianti con riconoscimento o assegnazione del contributo in conto capitale
In questi casi particolari la tariffa viene rideterminata nel valore del Tb, che viene assegnato nella seguente maniera: Tbr=Tb*(1-R). Tb=Tb= tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto ridotta della percentuale aggiudicata nella procedura di asta o registro alla quale l’impianto abbia partecipato con esito positivo; R= parametro variabile linearmente tra 0 e 0,26 (valore relativo a un contributo in conto capitale del 40%).
Come puoi immaginare, per usufruire degli incentivi è necessario inviare una specifica documentazione al GSE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva. La documentazione va inviata al GSE attraverso gli appositi modelli, il tutto attraverso il sito ufficiale dell’ente.
I documenti sono:
Il Decreto, una volta definito, è passato al vaglio dell’ufficio di ARERA, poi delle Regioni in Conferenza Unificata e infine è arrivato sul tavolo della Commissione Europea.
In particolare, quello dell’UE è l’ultimo passaggio prima della validazione finale del Decreto.
Allo stato dell’arte, ciò che manca alla definizione conclusiva del Decreto è solamente la conferma da parte di Bruxelles.
Il Decreto FER permetterà a impianti fotovoltaici, nuovi o già installati, di poter accedere a interessanti agevolazioni.
Nel caso la tua azienda non si sia ancora dotata di un sistema fotovoltaico, sicuramente ti starai informando.
Ad oggi sono moltissime le aziende che ti permettono di dotarti di un impianto fotovoltaico, sfruttando tutta la potenza di questa tecnologia (che oggigiorno avanza sempre di più).
Ma devi sapere che non tutte le aziende di questo tipo sono uguali.
Oggi affidarsi a un’impresa che progetta e installa un impianto fotovoltaico per la tua azienda non è più sufficiente.
Ecco perché dovresti affidarti a una ESCo per il tuo nuovo modulo fotovoltaico.
Tutto questo lo puoi avere con il metodo Zerocash® di Gaia Energy, studiato appositamente per le Piccole e Medie Imprese.
Scopri di più qui.